Note Legali e Legislazione
Uno degli assi attorno ai quali si articola la costruzione dell'Europa della Conoscenza e dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore è l'estensione e la qualità dell'istruzione superiore e spinta all'apprendimento permanente. In questo contesto, le Università sono chiamate svolgere un ruolo fondamentale, contribuendo al raggiungimento di questi obiettivi attraverso piani formativi, ufficiali e non, finalizzati alla formazione continua di cittadini, all'aggiornamento dei professionisti, alla divulgazione di scienza e cultura o all'offerta di formazione complementare per i propri studenti. Le Università devono essere in grado di rispondere rapidamente alle crescenti esigenze di specializzazione e aggiornamento di conoscenza, e la configurazione di programmi diversi da quelli ufficiali favorisce a risposta flessibile a tali esigenze.
L'importanza del Lifelong Learning nella configurazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore è evidente, in pratica, fin dalle prime Dichiarazioni sull'Istruzione (Bologna, 1999; Lisbona: 2000; Praga: 2001; Berlino: 2003; Bergen: 2005; Londra: 2007; Lovanio, 2009).
Quindi praticamente tutte le Università offrono diverse tipologie di corsi e programmi di formazione che, con nomi diversi e incarichi di insegnamento, sono raggruppati sotto il concetto di Titolo Accademico ovvero "Titulo Propio" e che sono al di fuori del organizzazione e livelli delle qualifiche ufficiali attualmente stabiliti a livello ministeriale.
All'interno di questo categoria di titoli troviamo una grande eterogeneità, da semplici corsi di formazione continua a programmi comparabili nella durata e nella struttura a un Master o ad una Laurea.
L'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN SPAGNA
Attualmente, le Università spagnole erogano i loro studi universitari ufficiali in Grado, Máster y Doctorado come stabilito dal Regio Decreto 1393/2007, del 29 ottobre, che stabilisce l'organizzazione degli studi universitari ufficiali, modificato dal Regio Decreto 861/2010, del luglio 2, poiché tale ordinazione dà luogo rispettivamente ai titoli di Graduado, Máster Universitario o Doctor.
Chi ha conseguito uno di questi titoli ufficiali, in ciascuno di questi insegnamenti, è inserito in una banca dati denominata Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales, consultabile attraverso un certificato digitale.
La Legge Organica 6/2001, del 21 dicembre, sulle Università stabilisce all'articolo 34 che le Università possono impartire, oltre agli insegnamenti che portano a titoli ufficiali, insegnamenti che portano al conseguimento di altri titoli (laddove i titoli accademici ovvero i Titoli Propri siano previsti dallo statuto e dai regolamenti delle Università).
Il Titulo Propio ha pieno valore accademico in quanto rientra tra i Titoli stabiliti dall'Università, per la formazione permanente, ai sensi del Regio Decreto 822/2021, del 28 settembre, che stabilisce l'organizzazione dell'istruzione universitaria e la procedura di garanzia della qualità e ai sensi della Legge Organica 4/2007 del 12 aprile, che modifica la Legge Organica 6/2001 del 21/12/19 delle Università. BOE-A-2007.
Il Diploma è rilasciato solo dall'Università attestante delle attività formative ai sensi della Legge 44/2003 Art. 35.1 sul Regolamento delle Professioni Sanitarie.
Con la denominazione di "titoli propri", le Università spagnole offrono un'ampia varietà di programmi di formazione.
Tanto per cominciare, è opportuno ricordare l'accordo del Consiglio delle Università del 2010 in cui si proponeva di omogeneizzare le denominazioni e gli addebiti dei crediti dei propri titoli:
• Con precedente titolo di studio universitario come requisito di accesso:
o Master de Formación Permanente: minimo 60 ECTS
o Diplomas de Especialización: minimo 30 ECTS
o Título de Experto: tra 15 e 30 ECTS
o Certificati de Especialización: meno di 16 crediti
• Corsi senza requisiti di qualificazione preventiva:
o Diploma de extensión universitaria: minimo 30 ECTS
o Certificado de extensión universitaria: fino a 30 crediti
o Altri certificati universitari, evitando confusione nel denominazioni
Ogni Università decide, nel proprio regolamento interno, le modalità di accesso e di erogazione di questi corsi universitari.
I TITOLI SPAGNOLI SONO RICONOSCIUTI IN ITALIA?
Si, certo! Per essere riconosciuti in Italia i documenti destinati ai paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, tra cui rientra anche l'Italia, dovranno avere il riconoscimento delle firme delle Autorità accademiche che rilasciano l'atto da parte del Notaio che le conosce. Successivamente c'è la presa d'atto della firma del precedente Notaio da parte del Decano dell'Associazione Notarile di appartenenza, che apporterà l'Apostille dell'Aja.
I Titoli propri spagnoli (da 15 Ects a 120 Ects) sono titoli di formazione permanente erogati sotto la responsabilità e l'autonomia dell'Università e hanno soltanto merito accademico.
TITOLI E VALORE GIURIDICO DEI CORSI
I corsi sono ufficialmente erogati dall’European University Gasteiz, nell’ambito delle proprie facoltà di erogazione di corsi accademici nell’ambito della formazione permanente e complementare (detti “tituli propi”). Paragonabili ai corsi di Perfezionamento Universitario italiani, sono corsi e titoli accademici, i quali rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente. Generalmente la durata varia da due mesi ad un anno; la struttura di ciascun corso e il titolo d’ingresso sono decisi autonomamente dalle singole università.
Equipollenze (ects):
Così come per i corsi di perfezionamento universitario italiani, le certificazioni relative ai “tituli propi”, non forniscono equipollenza automatica ai così detti “titoli ufficiali” (lauree, master, dottorati, specializzazioni abilitanti) e non possono in alcun modo essere considerati come “abilitanti” all’esercizio di una professione. Gli ects attribuiti ai corsi universitari di formazione permanente, possono, però, essere considerati dalle singole università italiane, al fine di attribuire CFU, per l’accorciamento del percorso di formazione volto all’ottenimento di un “titolo abilitante” (laurea, dottorato, master, specializzazione).
Equivalenze:
I “tituli propi” spagnoli, al pari dei corsi di perfezionamento universitario italiani, hanno piena validità nel settore del lavoro o per ottenere punteggi aggiuntivi in caso di concorsi pubblici, che attribuiscano punteggi ad “corsi universitari” (fonte: CIMEA).
Essi possono essere considerati “equivalenti”, qualora un concorso pubblico, richieda titoli universitari di perfezionamento della stessa consistenza (15 ects e materie compatibili).
Qualora i “tituli propi” abbiano la stessa consistenza dei master (un minimo di 60 ects, durata annuale e esame finale), possono essere considerati equivalenti, seguendo l’apposita procedura ministeriale.
Ciò come da orientamento del Consiglio di Stato, che impone, ai fini delle equivalenze, il criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato 1258/2022, Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695): ciò al di là del “nomen iuris” attribuito al corso.
Titoli di studio ufficiali:
In attuazione degli articoli 5 e 10 dell’Accordo Culturale tra Italia e Spagna fatto a Roma l’11.8.1955, è stato firmato a Roma il 14 luglio 1999 uno Scambio di Note con allegate Risoluzioni A (per i titoli accademici) e B (per i titoli scolastici intermedi e finali, sia delle scuole metropolitane che delle scuole di un Paese funzionanti nel territorio dell’altro), con vigenza immediata.
La nuova intesa – abroga le tabelle di equipollenza già allegate al precedente Scambio di Note del 20.8 e 22.11.1963 – modifica lo Scambio di Note del 27.11.84 sui Licei italiani in Spagna e licei spagnoli in Italia – limita la validità del riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi, rinviando alle direttive comunitarie il riconoscimento a fini professionali. (su G.U. n.11 – SUPPL. ORD. 15.01.2000).
Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Spagna, che integra e modifica lo Scambio di Note del 27.11.1984 relativo al riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dia Licei italiani in Spagna e dai Licei spagnoli in Italia, firmato a Roma il 26 luglio 2000 e il 23 maggio 2001.
Vigenza immediata (23.05.2001) L’intesa modifica l’esame finale di lingua e cultura italiana presso il Liceo spagnolo Cervantes di Roma, ai fini dell’accesso all’Università italiana, per armonizzarlo con la riforma dell’esame di stato finale degli Istituti italiani d’istruzione secondaria di 2° grado.
RICONOSCIMENTO ACCADEMICO PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN ALTRA UNIVERSITÀ
I titoli conferiti, in quanto legalmente rilasciati da un'università riconosciuta dall’ordinamento giuridico come appartenente allo spazio universitario spagnolo, sono idonei ai fini del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002.
USO DEI TITOLI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo.
Ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine.
Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato.
L’Italia come stato membro ospitante deve garantire agli interessati l’uso nel proprio territorio del titolo di studio conseguito in Spagna nella lingua dello Stato di origine.
DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005
CHE DIFFERENZA C'E' TRA UN MàSTER UNIVERSITARIO E UN TITOLO PROPRIO?
Con gli studi di un Máster Universitario lo studente approfondisce la formazione ottenuta nel suo diploma universitario contestualmente alla specializzazione e orienta il suo apprendimento verso gli aspetti più specifici della sua disciplina.
Questo tipo di master (da 60 ECTS a 120 ECTS) è regolamentato dall'Agenzia nazionale per la valutazione e l'accreditamento della qualità (ANECA), consente l'accesso al Dottorato e può essere abilitante all'esercizio di una professione regolamentata dallo Stato spagnolo. Questo percorso di studi può essere paragonabile, come contenuti e finalità, alla Laurea Magistrale erogata dalle Università italiane.
I Titoli Propri sono titoli di formazione permanente ed equivalgono a un insegnamento molto più incentrato sulla realtà del mondo del lavoro.
Questi sono solitamente richiesti da lavoratori che intendono specializzarsi in uno specifico settore di loro competenza, al fine di ampliare la propria formazione e avere opportunità di promozione, una svolta nella propria carriera professionale o nuove competenze nella propria posizione lavorativa.
I programmi dei Titoli Propri sono sviluppati direttamente da docenti universitari (per lo più medici e professori), che conoscono in prima persona lo stato delle conoscenze e degli apprendimenti relativi alla specifica materia del master, oltre a conoscere i regolamenti di Ateneo, che facilitano la fatto di adattarsi ai requisiti necessari per la sua preparazione. Inoltre, e in determinate occasioni, questi titoli sono approvati dalle aziende, quindi hanno un orientamento molto pratico e sono anche insegnati da professionisti ed esperti del settore che li richiede.
Questo tipo di titolo accademico (da 15 ECTS a 120 ECTS) è regolamentato dall'Università, non consente l'accesso al Dottorato e non è abilitante all'esercizio di una professione regolamentata dallo Stato spagnolo.
Si ricorda, comunque, che ogni Stato può decidere un'eventuale misura compensativa qualora si facesse una domanda di abilitazione, per esercitare una professione regolamentata, al Ministero competente. Il 18 gennaio 2016 è stata recepita in Italia la direttiva 2013/55/UE con Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.32 del 9 febbraio 2016) che oltre a prevedere modifiche alla direttiva 2005/36/CE ha introdotto alcune novità per facilitare la libera circolazione dei professionisti nei Paesi UE.
Esempio della Pergamena di un Máster Universitario
I Titoli ufficiali (Grado, Máster y Doctorado) rilasciati dalle Università devono aderire al modello di cui all'allegato IV del Regio Decreto 1002/2010, del 5 agosto, sul rilascio dei titoli universitari ufficiali. In tal modo si utilizzerà la formula: " Titolo ufficiale di MASTER UNIVERSITARIO in ... nella specialità di ... dall'Università ... stabilito con Accordo del Consiglio dei Ministri del ... " ed è rilasciato da il Rettore dell'Università per conto del Re di Spagna, e lo Stemma Nazionale deve essere incorporato nell'angolo in alto a sinistra.
Allo stesso modo, saranno incluse le informazioni ufficiali del titolo :
- Il primo è costituito dai codici corrispondenti all'Università, al centro e al numero di iscrizione all'università.
- La seconda è costituita dal numero assegnato dall'Anagrafe Nazionale dei Laureati Ufficiali delle Università.
Esempio della Pergamena di un Máster
Il certificato del Titolo Accademico (definito Titulo Propio nella legislazione spagnola) è emesso direttamente dall'Università e viene firmato dal Rettore.
Vengono specificate la durata del corso, l'attribuzione dei 60 crediti universitari, quando è stato frequentato e la data di emissione del certificato, dopo aver superato tutti gli esami prescritti, con il numero di registro specifico.
Esempio della Pergamena di un Experto
Il certificato del Titolo Accademico (definito Titulo Propio nella legislazione spagnola) è emesso direttamente dall'Università e viene firmato dal Rettore.
Vengono specificate la durata del corso, l'attribuzione dei 30 crediti universitari, quando è stato frequentato e la data di emissione del certificato, dopo aver superato tutti gli esami prescritti, con il numero di registro specifico.